APPROFONDIMENTO
Il contratto è l’accordo tra due o più parti, finalizzato a costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico tra esse sussistente (art. 1321 c.c.).”Il contratto ha forza di legge tra le parti“, può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause previste dalla legge e produce effetti a favore di terzi solamente nei casi previsti da legge (art. 1372 c.c.).
Nell’esecuzione delle clausole contrattuali possono sorgere dubbi circa la loro interpretazione, da cui può scaturire anche il disaccordo tra le parti che hanno stipulato l’accordo. In tale circostanza, è necessario ricorrere alle norme del Codice Civile per dirimere la questione, ricordando che “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole“, con riferimento anche alla comune intenzione posteriore alla conclusione dell’accordo (art. 1362 c.c.).
Dunque, tanto in sede di formazione del contratto che di interpretazione dello stesso, lo Studio Legale Curti eroga consulenza ed assistenza per la corretta e regolare formazione dell’accordo e applicazione delle regole ermeneutiche fissate dal Codice Civile per l’esatta interpretazione del contratto.
Si verifica, invece, una condotta inadempiente (inadempimento dell’obbligazione) tutte le volte in cui la parte sulla quale incombe il dovere di eseguire una determinata prestazione (denominata debitore) nei confronti di un’altra (denominata creditore) non esegue esattamente quest’ultima. L’esatta esecuzione dell’obbligazione dovuta consiste nel fatto che quest’ultima deve essere eseguita nella sua interezza e che non deve essere eseguita un’altra diversa prestazione in sostituzione di quella effettivamente dovuta.
La responsabilità contrattuale invece è disciplinata dall’art. 1218 c.c., il quale dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.