AFFIDO CONDIVISO ED ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE

Il legislatore con l’art. 155 c.c., comma 1, ha espressamente sancito il diritto per il minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere “cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Al comma 2, del medesimo art. 155 c.c., inoltre, è stabilito che “per realizzare la finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa

Dunque appare chiaro ed evidente il principio guida che soggiace alle decisioni, da parte dell’autorità giudiziaria, circa i provvedimenti necessari da adottare, considerando che come anche affermato in altre occasioni dal legislatore (artt. 155 bis, 155 quarter, 155 sexies, 158, ecc.., c.c.) deve essere garantito l’interesse morale e materiale della prole quale superiore interesse rispetto ad ogni altro emergente (Cass., sentenza n. 2882/1985; Cass. sent. n. 17191/2011).

Di conseguenza, ridurre al minimo il pregiudizio sofferto dalla prole, quale conseguenza alla disgregazione dell’unità familiare intervenuta tra i genitori, vuol dire anche riservare una giusta tutela al contesto abitativo da sempre vissuto dai figli.

Così il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con provvedimento del 13.01.2017, oltre a riconoscere l’affidamento condiviso, ha imposto ai genitori della prole di alternarsi nel soggiornare con la medesima presso la casa familiare, così da tutelare l’interesse morale di quest’ultima, stante anche nel dovere di mantenere inalterato “l’equilibrio del contesto abitativo” sino ad allora vissuto dai figli.

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