Condominio e Comunione (Demo)

DIRITTO CONDOMINIALE

Lo Studio assiste la propria clientela anche in tutte le questioni alla base delle quali sussista una comunione istituita su alcune parti comuni dell’edificio, nella quale i soggetti partecipanti (c.d. comunisti) sono individuati in relazione alla relativa titolarità di una o più unità immobiliari (es. i singoli appartamenti, i box, le cantina, etc…): in tale contesto, ciascuno dei condomini è, contemporaneamente, sia proprietario del singolo appartamento che contitolare, insieme agli altri condomini, per una quota commisurata alla porzione specifica della proprietà individuale, di alcune parti dell’edificio.

L’istituto del condominio è disciplinato dall’art. 1117 e ss. c.c. ed, in tale ambito, lo Studio Legale Curti eroga un servizio di consulenza ed assistenza a 360°, sia legale, amministrativo-legale e gestionale-legale, che tecnico-legale, quest’ultimo, in sinergia con propri Consulenti esterni di fiducia per le materie non prettamente legali.

In tale contesto, altresì, lo Studio Legale assiste condomini ed Amministratori di condominio per tutte le necessità di consulenza ed assistenza legale, in sede stragiudiziale e giudiziale, con riguardo sia a possibili controversie sia ad attività di natura non contenziosa (collaborazioni con Amministratori per consulenze, assistenza nella gestione e nella tutela delle parti comuni, anche in caso di cattiva esecuzione di lavori effettuati da terzi, interpretazione del Regolamento Condominiale, visure, certificati ed estratti in genere, etc…).

DIRITTO DELLA COMUNIONE

Per Comunione ci si riferisce al diritto di proprietà od altro diritto reale su di un bene (mobile od immobile) che fa capo a più persone, le quali sono – tutte – contitolari del medesimo ed unico diritto.

In tale ambito, lo Studio eroga consulenza ed assistenza legale, amministrativo-legale, gestionale-legale, tecnico-legale e fiscale-legale, a 360°, per tutte le esigenze della clientela.

 

APPROFONDIMENTI

DIFFERENZE TRA CONDOMINIO E COMUNIONE

Sotto un profilo pratico, approfondiamo la differenza tra l’istituto del condominio e della comunione può essere colta con il seguente esempio: immaginiamo che quattro fratelli ereditino una casa, composta da quattro appartamenti; tra di loro, si instaura una comunione, non un condominio, in quanto il diritto di proprietà riguarda, per l’intero edificio, tutti e quattro i fratelli, in comune tra di loro.

Se però, essi, dovessero eseguire una divisione, attribuendo a ciascuno di loro uno degli appartamenti, in questo caso si configurerebbe una situazione di condominio, in quanto ciascun appartamento andrà, esclusivamente, ad ogni singolo fratello, mentre ai quattro fratelli spetterà la proprietà delle parti comuni, così come previsto dall’art. 1117 c.c. .
Sulle parti comuni dell’edificio condominiale si instaura una comunione in senso proprio, configurata per la sua peculiare natura di comunione forzosa; per questo motivo si parla di “comunione condominiale”.

Dunque, volendosi riassumere in sintesi quanto, anzidetto, nel contesto condominiale emergono due diritti principali: l’uno di proprietà esclusiva e l’uno di proprietà di comunione, forzosa e necessaria, finalizzata alla conservazione ed alla manutenzione di quelle parti comuni, che, dipendendo dal condominio, non possono, di conseguenza, essere frazionate.

Al contrario, con la mera comunione ogni partecipante ha un solo diritto: quello sulla totale proprietà comune indivisa.