VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Per Volontaria Giurisdizione si intende l’attività giurisdizionale definita come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari. Diversamente dalla tutela giurisdizionale, la volontaria giurisdizione non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev’essere omologata dal Tribunale, o l’adozione di persone maggiori d’età, che si attua con decreto del Tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l’autorizzazione del Giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l’iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.
In tale contesto risultano particolarmente rilevanti le attività di nomina di
• tutore per le persone interdette,
• curatore per persone inabilitate,