L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI NEL CONDOMINIO

La disciplina dell’impugnazione delle delibere assembleari trova la sua centralità nell’art. 1137 c.c., il quale stabilisce che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni..”. Per quanto concerne la decorrenza del termine di impugnazione, essa ha luogo a partire, per i dissenzienti ed astenuti, dalla data di deliberazione, mentre, per gli assenti, dalla data di comunicazione.

Tra le ipotesi che generano la nullità delle delibera rientrano l’assenza degli elementi essenziali e la presenza di un oggetto impossibile, illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume) o che non rientri nella competenza di decisione dell’assemblea.

MMM

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