UN CASO TRATTATO DALLO STUDIO; LA RESPONSABILITÀ VERSO GLI ONERI CONDOMINIALI TRA VENDITORE ED ACQUIRENTE

Un nostro assistito riceveva, da parte dell’amministratore del proprio condominio, una diffida al pagamento di una serie di oneri condominiali relativi ad anni precedenti rispetto a quello in cui il cliente subentrava nei diritti del precedente condomino che era stato proprietario dell’appartamento al quale tali spese si riferivano; invero, l’acquisto dell’immobile in parola, da parte del nostro assistito, era avvenuto il 2 gennaio 2012, mentre i pagamenti richiesti risultavano relativi alle annualità di gestione 2009 e 2010.

Pertanto, il cliente, dubbioso in merito all’effettivo dovere di provvedere a tale pagamento, si recava presso il nostro Studio per una consulenza sulla questione.

Ed, in effetti, tale esitazione nel pagare quanto richiesto dall’amministratore di condominio risultava fondata!

Invero, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., “…chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente…”.

In altre parole, come anche ribadito da ultimo nella decisione della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 7395 del 22 marzo 2017, il vincolo di solidarietà tra venditore ed acquirente nel pagamento delle spese condominiali incontra la limitazione in base alla quale l’obbligazione del cessionario/acquirente può avere ad oggetto soltanto i contributi relativi all’anno in corso nel quale è avvenuto il subentro di cui all’art. 63 disp. att. c.c. ed all’anno a quest’ultimo precedente.

In ogni caso, con riguardo al periodo di riferimento del vincolo di solidarietà, l’“…anno in corso e quello precedente…” citati nella predetta norma, devono essere intesi con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, non necessariamente però coincidente con il c.d. anno solare 01/01 – 31/12 (Cass. 7395/2017 – Trib. Bolzano 10 giugno 1999; Trib. Milano 8 luglio 1971).

Conseguiva, dunque, la contestazione all’amministratore di condominio dell’errato ed illegittimo addebito al nostro assistito dei succitati oneri condominiali, indicati nella sopra richiamata diffida di pagamento, ed il contestuale annullamento di tale addebito.

 

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