LIMITI AL PAGAMENTO DELLA TA.RI. PER L’IMMOBILE INOCCUPATO ALLA LUCE DELLE UTLIME NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

L’applicazione della tassa sui rifiuti (più comunemente TA.RI.) agli immobili inoccupati è una questione che fa discutere da tempo. Difatti, in merito, si alternano distinti giudizi opposti che certo, sebbene tutti autorevoli, non aiutano a fare chiarezza sulla legittimità della predetta applicazione.

A tal proposito, è bene ricordare che già ai sensi dell’art. 62, comma 2, D.L.gs. n. 507/1993 “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”.

Ancora, il Ministero delle Finanze con Circolare 95/E, 22 giugno 1994 ha avuto modo di rimarcare quanto richiamato

dal comma 2, della succitata normativa, ricordando che sussistono condizioni obiettive le quali impediscono la presunzione di rifiuti e riguardanti la natura o l’assetto delle superfici (es. luoghi in stato di abbandono e non soggetti a manutenzione), il particolare uso delle superfici (es. locali non presidiati o con sporadica presenza dell’uomo) ovvero l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediate (es. alloggi non allacciati ai servizi in rete).

Nella stessa Circolare 95/E, predetta, inoltre, il Ministero ha precisato che “sono obiettivamente inutilizzabili immediatamente e, quindi, intassabili, gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 6, D.L. n. 557/1993, o non arredati”.

Infine, appare significante ricordare il recente orientamento della giurisprudenza tributaria in virtù del quale è annullabile l’avviso di pagamento della TARI inerente un immobile non abitato (e quindi inoccupato) se tale condizione di non utilizzo abbia avuto luogo durante il periodo riguardante l’accertamento (Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sent. 20 novembre 2014).

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