L’ASSEGNO UNA TANTUM VERSATO ALL’EX MOGLIE NON E’ DEDUCIBILE

L’assegno corrisposto a titolo di liquidazione dell’assegno di mantenimento da un coniuge, a non è deducibile, a differenza dell’assegno periodico.

Il caso

Un uomo ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale per far accertare la deducibilità del versamento di 67.00 euro effettuato in favore della moglie in sede di accordi di separazione giudiziale.

In appello, anche la Commissione Tributaria Regionale conferma la decisione di primo grado sul presupposto che gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui sono contenuti in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c).

L’Agenzia delle Entrate ricorre alla sezione tributaria della Cassazione facendo rilevare che l’assegno di mantenimento è stato corrisposto “a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento” dal contribuente medesimo alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale, mentre la legge si riferisce esclusivamente agli assegni periodici.

La Corte ribadisce che la norma in questione limita la deducibilità al solo assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge.

Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non è irragionevole, e non è in contrasto con il principio di capacità contributiva.

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI O CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALL’ARGOMENTO TRATTATO CONTATTARE segreteria@curtimigliorini.it .

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *