CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER ATTI VANDALICI ED INTERPRETAZIONE PIÙ FAVOREVOLE AL CONSUMATORE
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice dei consumatori) nell’interpretazione delle condizioni contrattuali deve sempre prevalere quella più favorevole al consumatore, con la conseguenza che, in assenza di specifiche clausole espressamente scritte che escludano determinate fattispecie, per atto vandalico deve intendersi ogni azione dalla quale consegua un danno, anche se compiuta con strumenti e mezzi di qualsiasi tipologia, quindi, compresi quelli impiegati per la circolazione stradale (cfr. Giudice di Pace di Ancona, sentenza 28 aprile 2003).
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