DIRITTO DI RECESSO E TERMINI DI ESERCIZIO

L’art. 52, comma 1, del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) assegna al consumatore “un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”.

Dunque, il contemplato diritto di recesso soggiace a due regole essenziali:

  • un termine entro il quale deve essere esercitato dall’interessato;
  • l’applicazione per tipologie di contratto ben individuate dal legislatore e non, quindi, per un qualsiasi contratto di vendita/fornitura.

Passaggio essenziale risulta senz’altro essere l’individuazione esatta del momento di decorrenza dell’azione di recesso. A tal proposito, essendo tale individuazione non sempre ancorata alle medesime regole di determinazione, in virtù di fattispecie specifiche, è sempre consigliabile prendere visione delle prescrizioni di computo di cui al comma 2, art. 52, del D.Lgs. n. 206/2005.

Va osservato infine che, a norma dell’art. 53 del Codice del consumo, il termine di esercizio del diritto di recesso beneficia di una proroga di 12 mesi, successivi alla decorrenza del termine di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005, quando “il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso”.

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