DIFFERENZA TRA INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Preliminarmente, occorre osservare che i procedimenti giudiziali per interdizione (art. 414 c.c.) sono sempre meno frequenti, per le persone non minori di età, poiché, in genere, il giudice predilige la figura dell’Amministratore di sostegno, rispetto a quella del Tutore (prevista per l’interdizione); invero, l’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno risulta di gran lunga meno compressivo dell’autonomia decisionale del beneficiario, consentendo, di fatto, il non annullamento di ogni margine di determinazione di quest’ultimo.

Inoltre, la generale privazione della capacità di agire che comporta l’interdizione si contrappone, se non attuata in extrema ratio, alle attuali forme curative e di trattamento sanitario e socio-assistenziale, sempre più orientate al recupero ed al potenziamento delle capacità residue dell’infermo di mente o dell’inabilitato.

Ma in realtà, si contrappone, se attuata in via principale e non residuale, anche alle volontà costituzionali, dovendosi osservare che l’art. 2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e, nel contempo, l’art. 3 della Carta Fondamentale stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che lo Stato ha il dovere di rimuovere gli ostacoli anche di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

In particolare, nell’interdizione la persona che si trova in condizione abituale di infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi è sostituita da un Tutore nel compimento degli atti che la riguardano, ad eccezione di eventuali atti per i quali il giudice abbia stabilito che l’interdetto possa compierli senza l’intervento del tutore ovvero con l’assistenza di quest’ultimo (art. 427 c.c.).

Diversamente, con l’amministrazione di sostegno il relativo beneficiario conserva una generale capacità di agire, che viene meno solo per gli atti per i quali il giudice ha deciso che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’Amministratore. Pertanto, l’amministrazione di sostegno è un istituto decisamente meno mortificante della capacità di agire rispetto all’interdizione e può determinare una riduzione della capacità di agire più lieve dell’inabilitazione, per esempio, quando l’amministratore è nominato per il compimento di un singolo atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

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