ISCRIZIONE IPOTECARIA

Il caso: attraverso una visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il contribuente era venuto casualmente a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria eseguita nei suoi confronti dall’Agente della Riscossione.

Poiché il provvedimento non era preceduto dalla comunicazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria che, per legge, deve essere notificata al contribuente, lo aveva impugnato evidenziandone l’illegittimità.

Ebbene, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente giacché agli atti del giudizio non risultava la data in cui il contribuente era venuto a conoscenza dell’iscrizione d’ipoteca e, di conseguenza, non era possibile verificare la tempestività dell’impugnazione proposta dal contribuente entro il termine di decadenza di 60 giorni, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.

Proposto ricorso per Cassazione, è stato enunciato il seguente principio di diritto:

Nel caso in cui la comunicazione (del preavviso di iscrizione di ipoteca o dell’ipoteca stessa) non abbia avuto luogo, il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso avvero l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d’inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi (nel caso di specie, l’Agenzia della Riscossione) eccepisce che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova”. (n. 12309/2018)

 In sostanza, è chiaramente opportuno impugnare l’iscrizione ipotecaria nel momento in cui il contribuente ne sia venuto a conoscenza in via casuale o informale, ad esempio attraverso una visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o qualunque altra informazione, in qualsiasi modo sia stata raccolta.

Sarà infatti onere dell’Agente della Riscossione dimostrare l’avvenuta regolare notifica del preavviso d’ipoteca presso il domicilio del contribuente, e in mancanza di tale prova da parte dell’Erario l’iscrizione ipotecaria non potrà che essere dichiarata illegittima e conseguentemente annullata.

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