LA TUTELA GIURIDICA DEL FORMAT QUALE OPERA DELL’INGEGNO

Il presupposto di partenza è certamente rappresentato dall’art. 1 della L. n. 1941 n. 633, in virtù del quale sono protette dal diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Inoltre, va osservato che sia nel Bollettino SIAE, 1994, n. 546, sia nella delibera dell’A.G.Com n. 699/01/CPS il format è definito come: l’ “opera dell’ingegno avente struttura originale esplicita di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli, Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

Tutto ciò premesso, appare evidente, pertanto, che il format possa essere catalogato quale opera dell’ingegno, tutelabile in virtù della disciplina relativa al diritto d’autore.

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