L’OBBLIGO INFORMATIVO DEL CONSULENTE FINANZIARIO OLTRE IL BENCHMARK

In premessa, è utile ricordare che con il termine “benchmark” si rappresenta il parametro con cui è valutato se il rendimento dell’investimento risulta in linea con quello del mercato in cui si investe.

Tale parametro, in particolare, deve essere connotato da trasparenza,- ciò, in termini di regole con cui viene calcolato, le quali devono essere note all’investitore, da rappresentatività – nel senso che essere un riflesso delle linee di gestione del portafoglio che maggiormente agevolino l’investitore nella scelta del proprio profilo di rischio rispetto al rendimento perseguito – e da replicabilità – ossia garantire un dato effettivamente realistico di performance nel momento in cui tale modello-parametro è reso operativo con attività acquistabili direttamente su mercati finanziari.

Si tratta, pertanto, di un parametro oggettivo che riproduce un’anteprima del grado di rischio dell’investimento, oltretutto, da inserire obbligatoriamente nei contratti di gestione, così come stabilito ai sensi dell’art. 42 del Reg. Consob n. 15122/1998.

L’obbligo informativo posto a carico del consulente finanziario, però, non si esaurisce qui, ma risulta più ampio a parere dei giudici di legittimità i quali, nella nota sentenza del 21/04/2016 n° 8089 , hanno decodificato, in merito, il seguente principio ““nei contratti d’intermediazione finanziaria l’assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell’intermediario non può esaurirsi nella indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto, né fondarsi sull’astratta valutazione della possibilità per l’investitore di assumere autonomamente ed aliunde tali informazioni quando non ricorra la qualifica di investitore professionale, avendo invece ad oggetto una condotta positiva diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità; nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario (art. 36 – 46 Reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono anche la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, essendo, tale prescrizione vincolante, prevista nell’Allegato 3 sub C) del Regolamento, dettato al fine d’indicare le modalità di esecuzione dell’obbligo, sancito nell’art. 42 del Regolamento, di fornire all’investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni“.

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