SUITABILITY RULE E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO
Durante le operazioni di acquisto dei prodotti finanziari, la valutazione dell’idoneità ed adeguatezza delle stesse, rispetto al profilo del cliente, (c.d. suitability rule) gioca un ruolo determinante nell’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza ai quali è tenuto l’intermediario, nell’interesse del cliente e per l’integrità del mercato finanziario (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Difatti, a tal proposito, giova ricordare che, per altro, l’obbligo di informazione gravante sul consulente finanziario si manifesta anche nel dovere di informativa dettagliata circa le operazioni di acquisto proposte o che il cliente vuole effettuare, con contestuale segnalazione a quest’ultimo dell’eventuale in idoneità delle attività finanziarie, in parola, e la contestuale indicazione delle “ragioni per cui non è opportuno procedere” alla relativa esecuzione (art. 29 Regolamento Consob 11522/98).
Durante le operazioni di acquisto dei prodotti finanziari, la valutazione dell’idoneità ed adeguatezza delle stesse, rispetto al profilo del cliente, (c.d. suitability rule) gioca un ruolo determinante nell’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza ai quali è tenuto l’intermediario, nell’interesse del cliente e per l’integrità del mercato finanziario (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Difatti, a tal proposito, giova ricordare che, per altro, l’obbligo di informazione gravante sul consulente finanziario si manifesta anche nel dovere di informativa dettagliata circa le operazioni di acquisto proposte o che il cliente vuole effettuare, con contestuale segnalazione a quest’ultimo dell’eventuale in idoneità delle attività finanziarie, in parola, e la contestuale indicazione delle “ragioni per cui non è opportuno procedere” alla relativa esecuzione (art. 29 Regolamento Consob 11522/98).
Nel contempo, il rilascio, da parte del cliente, della generica dichiarazione di avere ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione che ci si accinge ad effettuare, tipicamente inserita nei moduli prestampati di conferimento dell’ordine di negoziazione, già predisposti dalla banca intermediaria, non è adeguata ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dalla legge, a causa delle dichiarazioni totalmente generiche ed aventi ad oggetto rischi ed implicazioni indeterminati ed indeterminabili, così identificandosi una troppo riassuntiva ed indefinita informazione, sia pur sottoscritta dal cliente, del tutto incompleta ed incapace di soddisfare i criteri prescritti dal legislatore.
Diventa pertanto determinate un’adeguata informazione (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998), quindi, appropriata e definita caso per caso. A tal proposito, del resto, risulta senz’altro significativo l’estratto della recente sentenza n. 1179/2017, emessa dalla Corte d’Appello di Bari, in virtù del quale “ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l’investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà per fino nel compiere l’operazione, ove l’alea dovesse superare la sua propensione al rischio”.
In conclusione, pertanto, ne deriva che la scelta tra le differenti opportunità di investimento è ancorata in via preliminare e principale alla raccolta di più informazioni utili possibili del prodotto finanziario ed alla relativa valutazione, con la conseguenza che, sulla base dell’orientamento di legittimità prevalente (Cass. sent. n. 2535/2016) ed in coerenza con il quadro normativo predisposto dal legislatore nazionale ed europeo, la “pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (cd. suitability rule)”.
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