UN CASO DELLO STUDIO: LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE RISPETTO ALLO SPEDIZIONIERE E LA PARTICOLARE IPOTESI DI COLPA GRAVE

Una società nostra cliente acquistava, attraverso uno spedizioniere, un servizio di trasporto al fine di far recapitare i propri articoli ad un acquirente residente in Francia.

La nostra assistita, dunque, procedeva nello scegliere un corriere, tra quelli proposti dallo spedizioniere, al quale affida la merce che, però, successivamente alla relativa presa in carico, veniva consegnata ad un destinatario completamente diverso da quello correttamente indicato dal mittente, addirittura, presso un indirizzo italiano. Altresì, la merce era riconsegnata al mittente rotta e non più riparabile.

Sotto il profilo dell’inquadramento normativo, si tenga presente che ci troviamo nel campo del contratto di spedizione che, ai sensi dell’art. 1737 c.c., è definito come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di

concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”, con la conseguenza che il corriere è responsabile di eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto, non essendo, per altro, avvenuto, nel caso di specie, che lo spedizioniere fosse anche vettore; diverso, invero, sarebbe stato tale ultimo caso, dovendosi osservare che quando lo spedizioniere con propri mezzi provvede, tutto od in parte, al trasporto della merce assume su di se gli obblighi ed i diritti del vettore.

Nel contempo, l’art. 1693 c.c. riconduce al vettore la responsabilità della perdita od avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario.

Lo spedizioniere, diversamente, diventa responsabile nei confronti del mandante-mittente solo rispetto all’attività di conclusione del contratto di trasporto ed a quelle ad essa accessorie.

Tornando alla vicenda in esame, sulla scia di tali presupposti la società, nostra cliente, dunque, poteva procedere nel citare in giudizio il corriere, al quale, per altro, contestava la colpa grave, considerando:

  • la grande superficialità legata alla mancata adozione di cautele anche minime per la consegna della merce all’esatto destinatario, correttamente indicato dall’assistita e per il controllo, conservazione e custodia continui del collo preso in carico dal vettore (Tribunale Civile di Monza, sent. n. 556/2018);
  • l’incapacità del corriere di spiegare come tutta l’incresciosa vicenda fosse avvenuta, il che delineava in maniera netta ed evidente, nonché integrava, “gli estremi della grave negligenza del vettore che ha dimostrato di non aver adoperato la dovuta cura nell’effettuare il trasporto”, con la conseguenza che tale omessa spiegazione rappresentava il “sintomo della grave superficialità nella gestione delle fasi del trasporto” manifestata da parte del corriere stesso (Tribunale Civile di Milano, Sez. XI, 21 marzo 2018);
  • la sussistenza di “un comportamento consapevole che, pur senza la volontà̀ di danneggiare altri, sia connotato da straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità̀ del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti” (Cass. sent. n. 14456/2001), quale è la definizione di colpa grave per consolidato orientamento giurisprudenziale.

 

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