VINCOLO DI INALIENABILITÀ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E USUCAPIONE

Poiché IL R.D. n. 1168/1938 prevede un vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata temporaneo e relativo, ciò, dunque, non comporta la non commerciabilità dell’immobile.

Di conseguenza, il terzo potrà usucapire il bene in questione, non trovando applicazione l’art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli beni inalienabili in assoluto.

MMM

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