BURKINA FASO – GRAVE INSTABILITÀ NEL PAESE, RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE UMANITARIA
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 328 del 22 gennaio 2020 ha riconosciuto la protezione umanitaria (relativamente ad una domanda di asilo presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018) ad un richiedente burkinabè a causa della grave instabilità che attualmente caratterizza il suo paese d’origine nonché tenuto conto delle sue condizioni di salute. Afferma la Corte emiliana: “Né la CT né il primo Giudice hanno, comunque, dubitato della provenienza del ricorrente dal Burkina Faso, paese descritto dai più aggiornati report COI come teatro di numerosissimi attacchi terroristici avvenuti nel 2016, 2017, 2018 e nel 2019, attacchi effettuati da differenti gruppi terroristici attivi anche a causa della debolezza degli apparati di sicurezza del paese. […] Quest’ultimo ha, poi, anche documentato di aver subito un intervento chirurgico oculistico nel novembre 2017 e che ancora nel 2018 era in fase di decorso post-operatorio.
Tale stato di salute in uno con la grave instabilità attualmente caratterizzante il paese d’origine, integra una condizione di concreta ed effettiva personale vulnerabilità giustificante, in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4455/2018, la tutela residuale di cui all’art. 32 D. Lgs. 25/2008, tutela applicabile in base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4890/2019, anche alle domande di accertamento del diritto precedenti all’entrata in vigore del DL 113/2018 convertito in L. 132/2018”.
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