IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E LA SANZIONE ESPULSIVA

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs n. 286/1998 c.d. Testo Unico sull’immigrazione – TUI, l’immigrato è tenuto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni prima della scadenza.

Tuttavia, l’articolo in questione non specifica se il termine stabilito debba ritenersi perentorio, e quindi “a pena di decadenza”, ovvero ordinatorio.

Sulla dibattuta e annosa questione il Consiglio di Stato ha consolidato un orientamento secondo il quale: “ il termine fissato dall’art. 5 comma 4, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 per la presentazione da parte dell’extracomunitario della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è un termine ordinatorio e sollecitatorio (e non perentorio)”, determinato, quindi, al solo fine di consentire il corretto svolgimento della procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in una situazione di irregolarità.

Tra l’altro, anche le Sezioni Unite in ordine alla natura del termine e alla tempestività dell’istanza hanno ribadito che: “ il ritardo non rileva quanto, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo” (cfr. SS.UU.n. 7892/2003).

E’ evidente che, ribadendo l’interpretazione della Corte di legittimità, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero.

Difatti, l’espulsione potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.

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