DECRETO SICUREZZA: GLI EFFETTI DELL’ABROGAZIONE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA

Cos’è la protezione umanitaria?

Si tratta di una forma residuale di protezione, garantita a chi non ha diritto al riconoscimento di status di rifugiato, non ha diritto alla protezione sussidiaria ma non può, al contempo, essere allontanato dal territorio nazionale in condizioni di oggettive e gravi situazioni personali.

Prima dell’entrata in vigore del decreto Salvini, il permesso di soggiorno per motivi umanitari veniva rilasciato dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale al ricorrere di “seri motivi” di carattere umanitario (es. salute o età, vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani o carestie o disastri ambientali o naturali, ovvero direttamente su richiesta del cittadino straniero).

Aveva una durata di due anni, rinnovabile, e poteva essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

MMM

Le novità del Decreto Sicurezza

L’art. 1 del Decreto sicurezza prevede che sia abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed ogni riferimento ad esso contenuto nel Testo Unico sull’Immigrazione (l. 286/98)

Al posto della protezione umanitaria il decreto introduce una “protezione speciale” concedibile solo al ricorrere dei cd. divieti di espulsione previsti dall’art. 19 del T.U sull’immigrazione, comma 1 (es. rischio di persecuzioni, rischio di torture).

Tale permesso, una volta riconosciuto, non da diritto all’accoglienza, né alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro.Il 19 febbraio c.a. è stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione civile – n. 4890/2019 con la quale viene sancito il principio secondo il quale l’abrogazione del permesso per motivi umanitari voluto dal governo riguarda solamente coloro che hanno fatto la domanda di asilo solo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del provvedimento.

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