CADUTA DEL PEDONE SU STRADA PRIVATA ATTIGUA AD UNA VIA PUBLICA  E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE (CASS. N. 3216/2017)

Interessante la pronuncia n. 3216/2017 con cui gli ermellini si sono espressi a condanna dell’Ente quando risulti inottemperante al dovere di verifica del corretto stato di manutenzione delle aree private di accesso ad una zona pubblica. Invero, a parere della Corte di Cassazione sussiste il dovere della pubblica amministrazione di garantire che tale accesso abbia luogo in completa sicurezza da parte di pedoni e veicoli, con la conseguenza che nel caso in cui l’Ente trasgredisca al predetto obbligo di verifica emerge una responsabilità a carico del medesimo.

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI O CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALL’ARGOMENTO TRATTATO CONTATTARE segreteria@curtimigliorini.it .

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *