COMODATO

Appare senz’altro interessante la pronuncia dei giudici di legittimità, sentenza n. 21023/2016, a conferma dell’orientamento prevalente in virtù del quale il comodatario che sostiene spese, quali tasse o manutenzione, per l’utilizzo del bene, nel suo unico interesse, non può pretenderne il rimborso delle stesse dal comodante.

Del resto, il legislatore ha previsto, a norma dell’art. 1808, comma 2, c.c., la possibilità del rimborso, a favore del comodatario, delle sole spese straordinarie e solo quando esse abbiano avuto ragion d’essere per la conservazione del bene e sempre che siano risultate necessarie e urgenti.

Sempre la medesima norma, al comma 1, inoltre, stabilisce che al comodatario non spetta il rimborso delle spese sostenute al fine di servirsi del bene e, dunque, per necessità proprie; il che si ricollega esattamente con la succitata sentenza della Corte di Cassazione.

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MMM

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