LA VALIDA APPROVAZIONE ON-LINE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

Nell’ordinario quotidiano, la stipula di un contratto on-line è oramai divenuta una consuetudine e prassi commerciale. Uno degli aspetti, però, ai quali occorre prestare dovuta attenzione, è certamente quello che concerne le c.d. clausole vessatorie; ossia quelle condizioni che, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., sono tese a stabilire, in favore del soggetto che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione, ovvero che sanciscono a carico della ditta Artigianato Vulcano decadenze, limitazioni di facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. In merito, è bene ricordare che la validità dell’approvazione delle clausole vessatorie è strettamente connessa all’approvazione specifica e per iscritto delle stesse e, dunque, proprio con riferimento ai contratti stipulati on-line si pone, senza dubbio, una necessaria riflessione sul come garantire che tale requisito formale, evidentemente, substantiam (ossia, a valere per la validità del contratto), sia rispettato.

Si esclude, da subito, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. l’accettazione di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle aventi carattere vessatorio, mediante il richiamo in blocco e cumulativo delle medesime e, quindi, con un’unica approvazione contestuale di queste ultime (Cass. sent. nn. 20606/2016, 24193/2014, 9492/2012, 2970/2012, 24262/2008 e 5733/2008; Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 623/2018). Contestualmente, è principio ampiamente consolidato, anche in dottrina, che “Per le clausole vessatorie…è prescritto l’elemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto” e si “ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti sole se specificamente approvate con firma digitale” (Tribunale di Catanzaro, ordinanza 18 – 30 aprile 2012);

Pertanto, emerge chiaro che la stipula di un contratto on-line, sia pure attraverso una specifica piattaforma predisposta a tal fine, per essere ritenuta valida debba prevedere l’approvazione online, specifica e separata (con il metodo della c.d. doppia spunta), delle clausole vessatorie presenti nell’accordo (G.d.P. di Partanna, 1 febbraio 2002): ciò, considerando, infine, l’orientamento unanime della giurisprudenza, secondo cui l’approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie può essere considerata alla stregua di un requisito formale previsto ad, dovendosi, altresì, osservare che la “mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell’art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo” (Cass. sent. n. 16394/2009).

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