CONTRATTO DI AGENZIA E REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELL’INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Anzitutto, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 1742 c.c., il contratto di agenzia è l’accordo con cui una parte (agente) assume l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (preponente), a fronte di un corrispettivo, la conclusione di contratti, limitatamente ad una zona determinata.  Ora, per quanto concerne l’indennità per cessazione del rapporto, prevista dall’art. 1751 c.c., la norma parla chiaro: non solo è necessario che l’agente “abbia procurato nuovi clienti al proponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”, ma, per di più, è indispensabile che, alla cessazione del rapporto, il preponente continui a ricevere vantaggi, oltretutto sostanziali, dagli affari con tali clienti sostanziali.

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI O CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALL’ARGOMENTO TRATTATO CONTATTARE segreteria@curtimigliorini.it .

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *