DOVERE PER IL LOCATORE DI PROVARE IL DANNO DA TARDIVO OD INESATTO RILASCIO ADEMPIMENTO DI RILASCIO DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE
Preliminarmente, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ponendo l’attenzione alla circostanza in cui il locatore ritenga, in seguito al ritardato od inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione dell’immobile, da parte del conduttore, di aver subito un danno per mancato reimpiego del bene, dopo il rilascio dello stesso, e richieda il risarcimento del pregiudizio subito, ha l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di specifici fatti che hanno impedito tale reimpiego e che siano stati determinati dal ritardato od inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione dell’immobile.
Tali fatti, inoltre, dovranno essere tali da escludere che il mancato sfruttamento dell’immobile restituito sia stato causato da una condotta colpevole o volontaria del locatore.
Se, poi, si addivenisse che il fatto colposo del locatore abbia contribuito alla produzione del danno prodotto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il risarcimento sarebbe diminuito in ragione della colpa e dell’entità delle conseguenze sono derivate dal fatto colposo del locatore.
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