Il diritto degli eredi all’indennità di accompagnamento

Per il disposto dell’art. 12, ultimo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118, così come interpretato autenticamente dall’art. 1 legge 13 dicembre 1986 n. 912, gli eredi dell’invalido hanno diritto alle quote della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all’accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale (C. Cost 23 febbraio 1989 n. 61 – Cass. n. 12879/1995 – Cass. Civ. 1323/2016).

Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce, difatti, sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche

in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti; pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma agli eredi quella che viene in rilievo non è una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria (Cass. Civ. 1323/2016 – Cass. Civ. 2166/2021).

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