RICONOSCIMENTO DEL C.D. “INCREMENTO AL MILIONE” DA 18° ANNO DI ETA’ ALLE PERSONE INVELIDE CIVILI TOTALI (Corte Costituzionale sent. n. 152/2020)

Con Sentenza n. 152/2020 la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito l’inadeguatezza dell’importo della pensione di invalidità civile, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della L. 28.12.2001. n. 448 (legge finanziaria 2002) nella parte in cui, stabiliva l’aumento dell’importo della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali solo per i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni di età.

La L. 28.12.2001. n. 448 prevedeva difatti all’art. 38, comma 4 che “I benefici incrementativi di cui al comma 1 (n.d.r. c.d. incremento al milione) sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali”.

Il Giudice delle Leggi nella decisione citata ha difatti preliminarmente sottolineato che l’importo mensile

della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali – stabilito dall’articolo 12, primo comma, della L. n. 118/1971 ed oggi pari a 286,81 euro – “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente” ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, ma il suo adeguamento rientra nella discrezionalità del legislatore.

Ciò premesso la Corte Costituzionale, nel vagliare la questione sollevata in via subordinata, ha sancito il diritto degli invalidi civili totalmente inabili al lavoro al cosiddetto “incremento al milione” della pensione di inabilità (oggi pari a € 651,51) fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60, stante l’irragionevolezza del requisito anagrafico previsto dall’art 38 comma 4 della L. 448/2001 in quanto “le minorazioni fisico-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della L. n. 448/2001, laddove stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18.

In ossequio alla decisione della Consulta il D.L. 14.08.2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha pertanto previsto, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Alla luce dello sviluppo giurisprudenziale e normativo sul punto a decorrere dal 20 luglio 2020, per come affermato dalla Circolare INPS n. 107/2020, è quindi riconosciuto d’ufficio “una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilitàa tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge (n.d.r. e quindi i requisiti reddituali), che hanno compiuto diciotto anni”.

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