IL DOVERE DI COMUNICAZIONE SPECIFICA AL DANNEGGIATO DEI MOTIVI DI DINIEGO DI RISARCIMENTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

L’art. 148, D. Lgs. n. 209/2005, impone espressamente alle imprese assicurative di comunicare al danneggiato “specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”; contestualmente, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 209/2005, le imprese di assicurazione, “nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti”, devono “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati”.

Oltretutto, sempre in linea con la disciplina, anzidetta, il Servizio di Tutela del Consumatore, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), con raccomandazione inviata alle imprese assicurative, con missiva prot. n. 0233923 del 15/12/2016, avente ad oggetto “Reclami relativi alla liquidazione dei sinistri r.c. auto. Dinieghi di risarcimento” ha osservato, in particolare, che incombe sulle compagnie assicuratrici il dovere di garantire:

  • la comunicazione al danneggiato degli specifici motivi del diniego di risarcimento. A tal fine, occorre assicurare che i testi delle comunicazioni indichino dettagliatamente gli elementi di incoerenza fra i fatti denunciati e quelli accertati dall’impresa e citino gli atti o i fatti alla base del rigetto dell’offerta (perizia auto, deposizione testimoniale, risultanze scatola nera, perizia medico legale …)
  • la coerenza della comunicazione di diniego e delle relative motivazioni con gli elementi istruttori in possesso dell’impresa, completando la acquisizione e piena valorizzazione di tali elementi prima della formulazione del diniego”.

Ancora, sempre a mezzo della predetta missiva, è stata stabilita l’inammissibilità del diniego al risarcimento quando esso risulti “non adeguatamente motivato e basato “su motivazioni che, all’esito di successivi approfondimenti, non risultano suffragate da specifici accertamenti” (missiva prot. n. 0233923 del 15/12/2016, del Servizio di Tutela del Consumatore, IVASS, inviata alle imprese di assicurazione).

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