PEDONE, DILIGENZA E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEL COMUNE (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9315/2019)

Il principio ricordato dagli ermellini con la sentenza in commento presuppone che il pedone deve essere attento, sufficientemente e lui per primo, a non inciampare mentre cammina per la strada di competenza del Comune. L’ordinaria diligenza, così, richiesta, nel contempo, va calibrata in ragione alla situazione concreta, caratterizzata dallo stato dei luoghi, dal momento in cui è avvenuto il sinistro, dall’illuminazione naturale e/o artificiale presente, etc… .

Dunque, sulla base di tali presupposti, la Cassazione, con la sentenza n. 9315/2019, ha affermato che il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., in ogni caso, va mitigato al “dovere generale di ragionevole tutela” e che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese, e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente concorre il contributo causale nella dinamica del danno il comportamento del danneggiato“.

MMM

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