IL CONGEDO STRAORDINARIO PER IL DIPENDENTE, PUBBLICO O PRIVATO, QUANDO RISULTI CONIUGE CONVIVENTE DI PERSONA CON DISABILITÀ
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta”.
A sua volta l’art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, stabilisce che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
Da osservare, inoltre, che il D.Lgs. n. 119/2001 ha modificato il comma 5 bis, dell’art. 42, del D.Lgs. n. 151/2001, precisando che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Premesso che la materia in questione richiederebbe un approfondimento particolarmente esteso, ma, chiaramente, non adatto alla presente sede di sintesi, si osserva, in via principale, che, sulla base delle anzidette e richiamate norme, il requisito della convivenza risulta indispensabile ed irrinunciabile.
A tal proposito, il requisito della convivenza va verificato in virtù della residenza, ossia del luogo ove la persona ha la sua abituale dimora (art. 43 c.c.), considerando che, ai fini dell’accertamento dello stesso, è sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, con stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (messaggio n. 6512/2010).
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