LE PRINCIPALE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO AMMESSE AL TEMPO DI COVID-19

Nonostante il vigente divieto di licenziamento per motivi oggettivi, ossia per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art 3, L. n. 604/1966), anche al tempo del COVID-19 permangono valide alcune tipologie di recesso dal contratto di lavoro da parte del datore, tra le quali le principali risultano essere:

  • i licenziamenti per giusta causa ex art. 2119 e quelli per giustificato motivo soggettivo (ossia riconducibile a comportamenti posti in essere dal lavoratore che siano ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro), ivi compresi quelli di natura disciplinare, soggetti all’iter procedimentale di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
  • i licenziamenti dovuti al raggiungimento del limite massimo di età lavorativa;
  • i licenziamenti irrogati in seguito al superamento del periodo di comporto;
  • i licenziamenti irrogati durante od al termine del periodo di prova sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto;
  • i licenziamenti dei lavoratori domestici che, comunque, non rientrano tra le categorie dei prestatori tutelati dalla normativa sul divieto ai licenziamenti, dovendosi considerare anche il parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha risposto con nota n. 5481 del 26 maggio 2020, riprodotta nel messaggio INPS n. 2261 del 1° giugno 2020.

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