LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI ACCOMANDATARI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA S.A.S.
In primis, va ricordato che i soci accomandatari sono in genere gli amministratori della società e sono equiparati agli amministratori di una società in nome collettivo (s.n.c.). Di conseguenza, circa la responsabilità degli accomandatari, essa è illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Soffermandoci, poi, su quanto avviene in caso di messa in liquidazione di una società in accomandita semplice (o di una società di persone in genere), si deve osservare che ciò non fa venir meno la responsabilità dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre società personali).
Non vi è, infatti, norma alcuna che lo prevede, né tale conseguenza può farsi derivare dall’attribuzione dei poteri di gestione a un liquidatore.
Tale è anche l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non è veto, infatti, che la responsabilità illimitata dei soci accomandatari derivi dalla loro qualità di amministratori della società, dato che, se è vero che amministratori della società in accomandita semplice non possono essere altri che i soci accomandatari, non è tuttavia vero che tutti i soci accomandatari siano necessariamente amministratori (artt. 2319 e 2320 c.c.); onde ben possono esistere soci accomandatari, come tali illimitatamente responsabili, privi dei poteri gestori degli amministratori, che sono analoghi, per quanto qui rileva, a quelli, più limitati, del liquidatore, sui quali fa leva il ricorrente” (Cass. civ. sent. n. 20671/2016).
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