IL GRUPPO SOCIETARIO E LE IPOTESI DI PRESUNZIONE DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA HOLDING

In premessa, va ricordato che un gruppo societario sussiste nel momento in cui più imprese, dotate ciascuna di autonomia propria, risultano riunite tra di loro sulla base di un comune piano organizzativo. In tale contesto, emerge la figura della società capogruppo, anche denominata nel gergo societario holding, la quale assume un ruolo di direzione e coordinamento:

  • con la direzione, la capogruppo assume una posizione dominante rispetto alle altre imprese del gruppo, imponendo di fatto la propria volontà a discapito dell’autonomia gestionale degli organi amministrativi delle singole società controllate;
  • con il coordinamento, la capogruppo si limita ad assicurare che le attività delle diverse società siano svolte in maniera organizzata e non confliggente.

A tal proposito, va ricordato che l’esistenza di tale attività deve essere provata, salvo le ipotesi ex legge in cui la direzione ed il coordinamento della holding si presumono.

Tra tali ipotesi rientrano, quelle tassativamente previste dai seguenti articoli:

  • ex art. 2497 c.c., la holding è obbligata alla redazione del bilancio consolidato ed ovviamente la presunzione opera solamente con riguardo alle società controllate incluse in esso;
  • ex art. 2539 c.c., la holding dispone di voti che consentono alla stessa di poter esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
  • la holding detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Relativamente all’ipotesi presuntiva anzidetta ex art. 2539 c.c., un esempio di scuola è quello in cui la società X possiede il 40% della società Y, con il restante 60% di quest’ultima ripartito tra azionisti minori e piccoli risparmiatori. In tale circostanza risulta evidente il cristallizzarsi della capacità, in capo alla società X, di influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

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