FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE IN AMBITO UE TRA DUE PARTI CON SEDE IN UNO STATO EUROPEO DIVERSO

Premesso che le parti, nell’ipotesi oggetto di trattazione, possono stabilire contrattualmente il foro che più ritengano opportuno (in ragione del principio di libertà, in tal senso, stabilito dall’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012), parimenti, per quanto concerne la legge applicabile, i contraenti, ai sensi dell’art. 4 lett. e, D. Lgs. n. 70/2003, hanno facoltà di scelta con riguardo a tale aspetto. Diversamente, in mancanza di manifesta ed esplicita previsione contrattuale, per quanto attiene al foro competente, esso è individuato in quello del giudice dello Stato ove il convenuto ha il suo domicilio; mentre, relativamente alla legge applicabile, si applicherà la legge ove ha sede rispettivamente l’impresa venditrice (in caso di vendita di beni) o il prestatore di servizi (in caso di vendita di servizi).

MMM

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