I PERMESSI RETRIBUITI EX L. N. 105/1992 PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI CON DISABILITÀ NON SPETTANO AI LAVORATORI DOMESTICI
I permessi retribuiti di cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, spettano alla generalità dei lavoratori subordinati ad eccezione di alcune categorie, tra le quali rientra anche quella dei lavoratori domestici.
A tal proposito, si consideri che è la Circolare INPS n. 80/1995 a chiarire tale aspetto, vista l’incompatibilità con la natura di tale tipologia di rapporto di lavoro; invero, tale normativa interna specifica che i “lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici non hanno, come noto, diritto all’astensione facoltativa dopo il parto in quanto questa è incompatibile con la natura del relativo rapporto di lavoro”.
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Pertanto, considerato che le prestazioni oggetto della richiamata circolare n. 80/1995 sono assimilabili all’astensione facoltativa in questione, poiché ne costituiscono un prolungamento od, in ogni caso, sussistendo un collegamento funzionale, si ritiene che, le prestazioni di cui all’art. 33, della L n. 104/1992, non sono riconoscibili ai lavoratori domestici.
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