I PRESUPPOSTI PRINCIPALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SUBORDINATO

L’art. 2094 c.c. ritualmente stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Dunque, diviene essenziale, ai fini del riconoscimento di un rapporto subordinato di lavoro, la doverosa dimostrazione, posta a carico del lavoratore, dell’inserimento, costante e permanente, di quest’ultimo, nell’organico e nell’organizzazione produttiva dell’azienda.

Altresì, sul prestatore di lavoro incombe l’onere, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova degli ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assoggettamento al datore di lavoro, l’eterodirezione della prestazione lavorativa, lo

svolgimento di quest’ultima in giorni ed orari prestabiliti dall’azienda, secondo un’organizzazione predeterminata, la fruizione di ferie e permessi in virtù delle disposizioni aziendali e la modalità di pagamento del lavoratore attraverso una retribuzione fissa e mensilizzata (Cass. sent. n. 618/2015).

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