IL VALORE DELLA PROTEGGIBILITÀ DELL’OPERA DI INDUSTRIAL DESIGN (Trib. Di Venezia, Sent. n. 132/2019)

Come noto, anche il disegno industriale, ossia quella particolare forma di prodotti industriali che armonizza i valori estetici e funzionali di tali prodotti, rientra tra le opere protette dalla legislazione nazionale e sovranazionale, in materia di proprietà industriale. In particolare, con riferimento alla normativa nazionale, essa ha subito una profonda rivisitazione nel tempo, specie, negli ultimi anni; si ricorda a tal proposito, la modifica normativa del 2001, in attuazione dell’art. 17 Direttiva CE n. 71/1998,  ai sensi del quale  “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Pertanto, proprio in tema di protezione del disegno industriale, è senz’altro utile citare il principio ricordato dai giudici di legittimità del Foro di Venezia, in virtù del quale  “il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso  dalla  serialità  della  produzione  degli  articoli concepiti  progettualmente, che  è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista ( Cass. civ. sent. n. 23292/2015; cass. civ. ord. 7477/2017)”.

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