LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN MERITO AL CARATTERE DISTINTIVO ACQUISITO IN SEGUITO ALL’USO

Il carattere della novità di un marchio rappresenta un aspetto determinante ai fini della registrazione del medesimo (art. 12 c.p.i.). In tale contesto, è bene ricordare che la giurisprudenza comunitaria, relativamente alla connessa valutazione della possibile confusione tra più marchi, ritiene che quest’ultima debba essere condotta sulla base di un apprezzamento globale di fattori interdipendenti. Appare rilevante, allora, con riferimento alla specifica ipotesi in cui il marchio acquisisca capacità distintiva in seguito al relativo uso, l’individuazione, operata dai giudici della Corte di Giustizia, dei principali fattori di valutazione della capacità stessa. Tra tali fattori rientrano la quota di mercato riconducibile al marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio ed altri ancora meglio specificati nella sentenza della Corte Giustizia CE del 04.05.1999, cause riunite C- 108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punto 23.

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