RESPONSABILITÀ CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ INTERAMENTE PARTECIPATE DAI COMUNI
Non essendovi un rapporto di servizio con gli enti pubblici azionisti, non è configurabile, a carico degli amministratori, una responsabilità contabile, all’interno delle società interamente partecipate dai Comuni; difatti, l’eventuale danno patrimoniale riconducibile, sulla base del necessario rapporto di causa-effetto, all’eventuale gestione illegittima o, comunque, contraria ai principi di correttezza, buona fede e diligenza, svolta dagli amministratori stessi, ha ripercussioni solamente sul patrimonio della società, soggetta a regole privatistiche e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci.
Piuttosto, detta responsabilità è ascrivibile ai Sindaci dei succitati Comuni i quali non abbiano ottemperato nell’esercizio di quei poteri e diritti di cui il socio socio pubblico dispone, onde indirizzare correttamente l’azione degli organi sociali o di reagire opportunatamente ai loro illeciti.
Questo è, per altro, il principio ribadito dagli Ermellini nelle ultime pronunce (Cass. sent. n. 21692/2016).
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