ART. 545 C.P.C.: IL MINIMUM VITALE IMPIGNORABILE
Stabilisce l’art. 545 c.p.c. che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Il precetto in parola è frutto della riforma del 2015, avvenuta con d.l. n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, poi, convertito in L. n. 132/2015.
La modifica, così, apprestata all’art. 545 c.p.c. si muove sulla scia della pronuncia n. 506/2002 della Corte costituzionale, disattesa per anni, attraverso la quale i giudici costituzionali avevano invitato il legislatore ad individuare la quota di pensione idonea “ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, come tale legittimamente assoggettato al regime di assoluta impignorabilità”.
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