IL RIMBORSO DEI COSTI SUPPORTATI DAL CREDITORE PER IL RECUPERO DEL CREDITO: LIMITI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Se è vero che il debitore è tenuto al rimborso dei costi sostenuti dal creditore per il recupero del credito, nel contempo, però, tale dovere non deve travalicare i limiti “del giusto”.

Ed a tal proposito è bene ricordare che l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, esattamente recita:

“1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita’, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.”

Dunque, per un verso, se il ritardo nel pagamento dei costi predetti non risulti imputabile al debitore, previa dimostrazione, il rimborso degli stessi non sarà dovuto per l’interruzione del nesso causa-effetto.

Per altro verso, poi, per il calcolo di detti costi occorre sempre tenere conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

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