MANCATA CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

La normativa contenuta nel Codice civile pone a carico del debitore obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.).

Inoltre, sussiste una responsabilità per inadempimento ed inesatto adempimento (laddove ricade anche l’ipotesi dell’adempimento in ritardo), con conseguente dovere di risarcimento al creditore (art. 1218 c.c.).

Ancora, il rapporto tra le parti di un contratto appare regolato anche dal principio di esecuzione dell’accordo secondo buona fede.

Ne deriva, pertanto, che, nel settore della compravendita, in caso di accordo tra le parti in virtù del quale il venditore

assuma l’onere di provvedere, a sue spese, sia alla richiesta del certificato di abitabilità dell’immobile ceduto sia alla consegna dello stesso all’acquirente e non vi provveda, si pone a carico dello stesso venditore una responsabilità contrattuale con annesso dovere di risarcimento (a tal proposito si veda anche Tribunale di Roma, sentenza n. 194/2016).

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