AZIONE DI RISARCIMENTO DEL MANDANTE SENZA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI TERZI
“Se, nell’ottica del rapporto mandante/mandatari, la rilevanza sostanziale dell’interesse può far premio sulla titolarità (soltanto) formale (oltre che “istantanea”) del mandatario, non può per converso trascurarsi che il terzo, nel contrattare con quest’ultimo (e soltanto con quest’ultimo), ripone un legittimo affidamento nel fatto che tutte le vicende successive al contratto, sul piano della fisiologia come della patologia degli effetti, andranno a dipanarsi tra esse parti, senza alcun intervento ipotetici di terzi-mandanti (in assenza di un suo espresso consenso).
Proprio l’aspetto del difetto assoluto di consenso del terzo disvela l’ulteriore momento di debolezza della teoria dell’effetto (diretto, automatico, condizionale che si voglia) costituitosi in capo al mandante: ammettere la legittimità di tale traslatio non soltanto sotto il profilo attivo del credito (sicuramente cedibile senza consenso), ma dell’intera posizione contrattuale formalmente costituitasi in capo al mandatario si risolve, nella sostanza, se valutata non più
nell’ottica del rapporto interno, ma in quella del terzo contraente, nell’ipotizzare una fattispecie di cessione senza consenso del contraente ceduto, in evidente spregio al disposto dell’art. 1406 c.c. (non a caso, le sentenze predicative dell’orientamento meno restrittivo si limitano a discorrere, pudicamente, di modificazione soggettiva del rapporto, senza ulteriori approfondimenti).”
Dunque, dovendosi osservare che ai sensi dell’art. 1705 c.c. il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (i quali non hanno alcun rapporto con il mandante), l’eccezione a tale precetto sarà costituita da quelle disposizioni che prevedano, sul piano processuale, un’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante.
Orbene, concludono i giudici di legittimità che:
“L’espressione “diritti di credito” di cui all’art. 1705 2° co. c.c. va, pertanto, rigorosamente circoscritta all’esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).”( Cass. sentenza n. 24772/2008).
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