ALCOLTEST: IL MANCATO AVVERTIMENTO DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE
L’art. 114 disp. att. c.p.p. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un avvocato.
Difatti, secondo quanto affermato dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” e pertanto, laddove emergano indizi di reato nel corso di attività ispettive o di vigilanza, occorrerà osservare le disposizioni previste dal codice di procedura penale.
Con la nota e recentissima sentenza n. 10081/2019 la Suprema Corte si è pronunciata avverso una sentenza di assoluzione emessa dal GIP ai sensi dell’art. 129 c.p.p. con la quale l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” era stata motivata con il mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.
In sostanza, il conducente del veicolo durante gli accertamenti preliminari effettuati dalle forze dell’ordine ha chiaramente manifestato il suo rifiuto a sottoporsi all’alcoltest ancor prima che la polizia giudiziaria avesse il tempo di operare l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.
La sentenza in esame aderisce all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite n. 5396 del 29.01.2015 (Bianchi) secondo il quale: “la nullità conseguente al mancato avvertimento della persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. Cod. proc. Pen., è annoverabile fra le nullità a regime intermedio e deve essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. Pen. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.
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