L’ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Con la Legge n. 67/2014 il legislatore ha introdotto nel Codice Penale l’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova” disciplinato dagli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater c.p.

L’art. 168 bis c.p. sancisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale,

per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità… La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.”.

Il successivo articolo 168 ter c.p.p. dispone poi cheL’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Con tale istituto (conosciuto già nell’ordinamento processuale penale minorile) è stata quindi introdotta una modalità alternativa di definizione del giudizio con funzione riparatoria e volta a decongestionare il processo penale nella sua fase decisoria.

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