VIDEORIPRESE DISPOSTE DA PG SU SCALE CONDOMINIALI SONO UTILIZZABILI

Nel corso delle indagini preliminari le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio sono utilizzabili e qualificabili come prova atipica ex art.  189 c.p.p. , utilizzabile senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice.

In questi termini si è espressa la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza che si annota (n. 5253/2020).

Difatti, in ordine alla dedotta illegittimità delle riprese video effettuate sulle scale dell’immobile, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto espresso dalla storica sentenza Prisco secondo cui, mentre è inibita ex art. 14 Cost.

l’esecuzione di riprese video di comportamenti “non comunicativi” all’interno del “domicilio” (Cass. Pen., Sez. Un., n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270), le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio – luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone – sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’art. 189 c.p.p. e quindi utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice (Cass. Pen., Sez. II, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000).

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