LA VIOLENZA PER FINI EDUCATIVI NON È MAI CONSENTITA
La distinzione tra l’abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti non può cogliersi nel grado d’intensità delle condotte violente tenute dall’agente (Cassazione penale, sentenza n. 18706/2020) in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.
È questo un principio, ormai costante nella giurisprudenza di legittimità, che la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 26 febbraio – 19 giugno 2020, n. 18706, ha ribadito nel caso sottoposto al suo esame respingendo il ricorso proposto dall’imputato, reo di aver tenuto condotte vessatorie nei confronti della convivente e delle figlie e come tale condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.
MMM
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