Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 131 bis c.p. rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. Con la citata norma il legislatore ha tratteggiato una nuova causa di non punibilità per fattispecie di reato che presentano un grado di offensività particolarmente esiguo. Ebbene l’art. 131 bis c.p. dispone al primo comma che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Il Giudice pertanto per poter concedere la nuova causa di non punibilità dovrà necessariamente accertare la sussistenza dei due presupposti richiesti per legge ovvero “la particolare tenuità dell’offesa” e “la non abitualità

del comportamento; elementi che dovranno essere accertati sulla base dei criteri sanciti all’art. 131 I c.p. (e quindi la natura, la specie, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione – la gravità del danno o del pericolo cagionato – l’intensità del dolo ed il grado della colpa).

La norma elenca poi al secondo comma una serie di ipotesi in cui l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità ovvero allorquando “l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Il terzo comma precisa in che cosa consista “il comportamento abituale” di cui al primo comma (ovvero la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza) mentre il quarto comma chiarisce, infine, che ai fini del computo della pena di cui al primo comma non debba tenersi conto delle circostanze (ad eccezione di quelle che stabiliscono una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale).

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