IL NUOVO REATO DI “DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI”

Il Legislatore con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 612 ter rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

Trattasi del tristemente noto fenomeno descritto nella cronaca come “revenge porn”; espressione della lingua inglese che indica “la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi” (definizione estratta da www.wikipedia.org).

Ebbene la nuova fattispecie di reato sanziona (con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000) chiunque “dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” (comma 1) ovvero “chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo

comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento” (comma 2).

La norma disciplina poi al comma 3 le circostanze aggravanti che sono rappresentate dalla commissione del fatto da parte del coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva con la vittima ovvero se i fati sono commessi attraverso strumenti telematici o informatici. Il quarto comma prevede inoltre un aumento di pena (da un terzo alla metà) se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di infermità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il quinto, ed ultimo comma, dispone infine che il reato è punito a querela della persona offesa con termine per la proposizione fissato in sei mesi salva l’ipotesi di cui al citato quarto comma procedibile d’ufficio.

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