GENITORI SEPARATI: IL FIGLIO MINORE PUÒ DECIDERE AUTONOMAMENTE DI NON  VEDERE IL PADRE

I provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. non scattano nei confronti dell’altro genitore se il figlio, quasi maggiorenne, rifiuta di vedere il padre per sua scelta e senza essere stato plagiato.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione prima sezione civile nell’ordinanza n. 27207/2019 rigettando il ricorso di un padre separato contro il provvedimento che aveva stabilito l’affidamento condiviso della figlia, collocata presso la madre, nonché la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi.

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione esenta da ogni colpa l’altro genitore, in questo caso la madre.

MMM

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